Art. 1.
(Istituzione del Servizio).

      1. È istituito il Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità e dell'etica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Servizio».
      2. Il Servizio provvede ad accertare e segnalare i casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire la tutela del cittadino per quel che riguarda l'effettivo rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza ed imparzialità nell'azione amministrativa.
      3. Il Servizio non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.